Con interpello n. 46 del 14 novembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito alla all’interpretazione del D.M. 23 ottobre 2004, il quale rinvia al  R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.

La risposta in sintesi è stata la seguente: “…Si conclude, pertanto, che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente (cfr. circ n. 4/2005).”

Pertanto, anche per l’addetto alle vendite  sarà possibile la stipula di contratti di lavoro intermittente in assenza di previsione della contrattazione collettiva e al di là dei periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno e dell’età anagrafica del lavoratore.