Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 16 del 4 luglio 2012 ha diramato le istruzioni operative per il personale ispettivo volte alla verifica delle attività di lavoro autonomo svolte nei cantieri edili.

Secondo il Ministero ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza – il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

– manovalanza;
– muratura;
– carpenteria;
– rimozione amianto;
– posizionamento di ferri e ponti;
– addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.