Secondo il Ministero ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza – il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
– manovalanza;
– muratura;
– carpenteria;
– rimozione amianto;
– posizionamento di ferri e ponti;
– addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.