In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il legislatore con la legge n. 47/2011, ha provveduto a:
– dichiarare il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, anche se solo per il 2011;
– precisare che da tale festività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e oneri aggiuntivi alle imprese private. Condizione che si soddisfa attraverso l’utilizzo della remunerazione prevista per la festività del 4 novembre ovvero prevista per una delle altre festività soppresse.
Nel dettaglio:
- per i dipendenti del settore privato: gli effetti economici e gli istituti giuridici contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse a norma della legge n. 54/1977(trasformate, in via generale, dai contratti collettivi in ore di riposi/permessi e/o ferie aggiuntive) non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festività nazionale del 17 marzo;
- per i dipendenti del comparto pubblico: la remunerazione della festività del 17 marzo comporta la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 937/1977.
Le ipotesi che si potranno realizzare sono diverse. Ne proponiamo soltanto alcune.
- Nessuna aggiunta alla busta paga di novembre 2011 ci sarà nel caso in cui il datore di lavoro, per remunerare la festività del 17 marzo, abbia scelto di utilizzare la retribuzione equivalente della festività del 4 novembre;
- La busta paga di novembre conterrà anche la retribuzione contrattuale corrispondente alla festività del 4 novembre nel caso in cui il datore di lavoro, per remunerare la festività del 17 marzo, abbia scelto di utilizzare il permesso retribuito relativo a una delle festività soppresse;
- Ai lavoratori a cui, nel mese di marzo, è stata retribuita la festività del giorno 17 e che cessano il rapporto di lavoro entro il 5 novembre 2011, il datore di lavoro potrà ridurre il monte ore delle ex festività soppresse non godute da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Ai lavoratori assunti successivamente al 17 marzo 2011 la festività del 4 novembre deve essere retribuita in busta paga; lo stesso dicasi nel caso di lavoratori sospesi a marzo per cig/cigs e che a novembre riprendono l’ordinaria attività lavorativa;
- I lavoratori ai quali, nel mese di marzo, è stata retribuita la festività del 17 e che a novembre sono sospesi per cig/cigs percepiranno la normale indennità di integrazione salariale.