La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza n. C-312/2017 del 29 maggio 2018, è intervenuta a rimarcare il concetto di divieto di discriminazione nella gestione dei rapporti di lavoro, sia essa diretta che indiretta, a danno di lavoratori disabili già contenuto nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio.

Ricordiamo che la direttiva richiamata prevede che vi sia discriminazione diretta quando una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga, sulla base di uno qualsiasi dei motivi elencati, tra cui l’handicap.

La discriminazione indiretta, invece, sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono porre persone, fra l’altro, portatrici di una disabilità in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre.

Nel caso specifico la Corte di Giustizia ha ravvisato una ipotesi di discriminazione indiretta laddove il contratto collettivo, nazionale o aziendale sulla scorta del quale sono disciplinati i rapporti di lavoro, riconosca la possibilità di erogare un’indennità di transizione ad una lavoratore non disabile fino all’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria e l’azienda cessi di erogare tale indennità al lavoratore portatore di handicap che abbia maturato il diritto ad una pensione anticipata di vecchiaia di importo ridotto, erogabile a causa della sua disabilità.

In quest’ultimo caso, infatti, si configurerebbe un danno patrimoniale in capo al lavoratore disabile al quale non sia offerta la possibilità di continuare a percepire tale indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, consentendogli, dunque, di continuare a partecipare al mercato del lavoro allo stesso modo dei lavoratori non disabili.

Secondo la Corte, lo scopo complessivo della direttiva 2000/78 nella sua applicazione ai lavoratori con disabilità è quello di impedire che tali lavoratori siano oggetto di discriminazione e, di conseguenza, migliorare la loro posizione nel mercato del lavoro. Ciò include l’assicurare che essi possano beneficiare al massimo delle opportunità offerte da tale mercato e che non siano economicamente svantaggiati

La Corte dopo un’attenta analisi della disciplina, conclude dichiarando che il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, contrasta qualunque disposizione di un contratto collettivo ai sensi del quale il diritto a percepire l’indennità di transizione cessa per i lavoratori disabili nel momento in cui maturino il diritto a ricevere una pensione anticipata di vecchiaia di importo ridotto e:

  • i lavoratori non disabili possano continuare a ricevere l’indennità di transizione fino all’acquisizione, con il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, del diritto alla pensione di vecchiaia erogata per intero;
  • al lavoratore disabile non sia offerta la possibilità di continuare a percepire tale indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, incorrendo in un pregiudizio economico significativo nell’ipotesi in cui intenda rimanere nel mercato del lavoro fino all’acquisizione del diritto all’erogazione di una pensione di vecchiaia per intero.