Il decreto legislativo n. 81/2015, oltre a rimodulare l’intera disciplina dei contratti di lavoro, ha riformulato anche il contenuto dell’art. 2103 c.c.
L’attuale disciplina prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Tuttavia, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del dipendente, il datore di lavoro è libero di assegnarlo anche a mansioni rientranti nel livello di inquadramento inferiore ma nell’ambito nella medesima categoria legale, con assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina nullità del provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni.
La variazione di mansioni va comunicata per iscritto, a pena di nullità.
Il lavoratore legittimamente dequalificato ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento economico di cui gode al momento del mutamento, faccia eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi cd ‘protette’ ( in sede giudiziale, in sede sindacale, in sede amministrativa, in sede arbitrale o in sede di commissione di certificazione) alle parti resta comunque la possibilità di concordare una modifica in senso peggiorativo delle mansioni, del livello di inquadramento, della categoria legale e della retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Circa l’assegnazione a mansioni superiori, invece, la disciplina è intervenuta anzitutto aumentando il periodo di tempo di assegnazione necessario affinché il lavoratore acquisisca in via definitiva la qualifica superiore: dai 3 mesi si passa a 6 mesi, con la rilevante novità che tale periodo deve essere continuativo.
Alla contrattazione collettiva è attribuita la facoltà di modificare il termine di 6 mesi, eventualmente anche aumentandolo.
Inoltre, mentre il diritto all’assegnazione a mansioni superiori si acquisisce, in via definitiva, decorso il termine previsto dal ccnl applicabile (o, in assenza, dall’art. 2103 c.c.)), il diritto al miglior trattamento economico corrispondente al livello superiore sorge non appena le mansioni superiori vengono esercitate.
In ogni caso, resta salva la diversa volontà del lavoratore.