L’art.39 della legge 4 novembre 2010 n. 183 prevede nei confronti dei committenti tenuti al versamento alla Gestione di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, che abbiano omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, l’attivazione di un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento della violazione contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi.
Il comma 1-bis dell’art. 2 della legge n. 638 del 1983 prevede, nel caso in cui il pagamento avvenga entro il predetto termine, un’ipotesi di non punibilità nei confronti del soggetto tenuto al versamento.
Considerata la lettera della norma che individua nel committente il soggetto tenuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la fattispecie di reato non ricorre oltre che nell’ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore.
Si rammenta che la responsabilità per il reato in esame deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.
La Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. “Collegato Lavoro”, è entrata in vigore il 24 novembre 2010. Pertanto, la disciplina contenuta nell’art. 39 si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.