Il Fondo di Integrazione Salariale interviene a tutela del reddito dei lavoratori di aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti per le  medesime causali già previste in materia di integrazione salariale ordinaria, con la sola esclusione delle intemperie stagionali, e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

A tal proposito la circolare INPS n. 130 del 2017 ha definito i requisiti per l’accesso alla prestazione dell’assegno ordinario nel caso di crisi aziendale, che consiste in uno stato di grave difficoltà economica dell’impresa derivante da una situazione negativa verificatasi nel biennio che precede la richiesta di accesso all’assegno ordinario.

Tale circostanza è rilevabile tramite una serie di indicatori economico finanziari(fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento), oppure dal verificarsi di un evento improvviso ed imprevisto.

Quando lo stato di crisi si verifica con continuazione dell’attività lavorativa, per l’accoglimento della domanda di intervento l’INPS verifica i seguenti parametri:

  • riduzione di fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa, indebitamento;
  • ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente: non devono essere state effettuate nuove assunzioni, a meno che il datore di lavoro ne motivi la necessità (ad esempio per ragioni sostitutive o per inserire nuove professionalità in azienda) e la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’intervento integrativo, a meno che le assunzioni siano a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro e avvengano presso unità produttive non interessate alla sospensione o riduzione di attività lavorativa o per mansioni non coinvolte in esse.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a presentare una specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria e un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità produttiva e settore di attività dell’impresa interessata.

Sono escluse dalla possibilità di richiedere l’integrazione salariale le aziende che

  • abbiano iniziato l’attività produttiva da meno di un anno;
  • non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
  • nell’anno antecedente l’istanza abbiano subito significative trasformazioni societarie, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra datori di lavoro che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o comportino, per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento indipendente dalla volontà del datore di lavoro. Ne deriva che, nella relazione tecnica da allegare all’istanza, vanno evidenziati:

  • l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale;
  • un piano di risanamento finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. Qualora nel corso del trattamento integrativo o al termine dello stesso siano previsti esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi.

Anche nell’ipotesi di crisi aziendale è indispensabile che l’azienda porti a termine la procedura di informazione e consultazione sindacale coinvolgendo le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.