Tutti gli eventi occorsi ad un lavoratore mandato in missione o trasferta dal momento di inizio della missione/traferta e fino al rietro presso la sua abitazione non sono da considerare infortuni in itinere, bensì veri e propri infortuni sul lavoro.

Lo stabilisce l’INAIL con circolare n. 52 del 23.10.2013 con riferimento agli infortuni avvenuti: durante il tragitto dall’abitazione al luogo dove deve essere svolta la prestazione di lavoro e viceversa, durante il tragitto dall’albergo dove il lavoratore è costretto a soggiornare temporaneamente durante la missione/traferta e il luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa, all’interno della stessa stanza di albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare.

Gli eventi infortunistici in questione possono essere considerati come verificatisi in attualità del lavoro, e non semplicemente in occasione di lavoro, in quanto tanto la missione che la trasferta richiedono al lavoratore di espletare la propra attività lavorativa secondo modalità di svolgimento, e quindi presso dei luoghi specifici, imposte dal datore di lavoro e non sulla base di una libera scelta del lavoratore.

Ovviamente l’evento non potrà considerarsi indennizzabile qualora avvenga con modalità e circostanze per le quali non si possa ravvisare un collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione/trasferta e quindi sia conseguenza di un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale posto in essere direttamente dal lavoratore.