Con la circolare n. 14/2016, l’Inail ha fornito le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere e nelle quali ha contestualizzato anche l’utilizzo della bicicletta quale mezzo privato utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro.
L’emanazione della circolare ha fatto seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 221/2015 (nota come collegato ambientale) con la quale è stato stabilito che l’utilizzo del velocipede per raggiungere il luogo di lavoro deve sempre intendersi necessitato.
Ma vediamo si comprendere cos’è l’infortunio in itinere. Trattasi dell’infortunio che si verifica:
- durante il normale tragitto di andata e ritorno fra il luogo di abitazione e quello di lavoro;
- nel caso di rapporti plurimi, durante il tragitto tra un luogo di lavoro e l’altro;
- durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Stando alla precedente normativa, l’infortunio occorso con l’utilizzo della bicicletta:
- non veniva indennizzato se l’evento lesivo si fosse verificato su una strada aperta al traffico di veicoli a motore, considerato che lo stesso traeva origine dalla libera scelta del lavoratore di esporsi ad un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto;
- veniva indennizzato se l’evento lesivo si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico;
- nell’ipotesi di percorso in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico ed in parte su strada aperta ai veicoli a motore, se l’evento lesivo di verificava in quest’ultimo tratto era indennizzabile soltanto in presenza delle condizioni che rendevano necessitato l’uso della bicicletta.
Il collegato ambientale della legge di stabilità 2016 ha, tuttavia, dichiarato sempre necessitato l’utilizzo della bicicletta. Pertanto, a partire dal 2 febbraio 2016, i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta potranno sempre beneficiare dell’indennizzo da parte dell’Inail, anche se il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzi pubblici in tempo utile o percorribile a piedi.
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Ovviamente devono sempre ricorrere le altre condizioni richieste per il riconoscimento della tutela all’infortunio in itinere e, cioè:
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la normalità del percorso seguito per recarsi sul luogo di lavoro e viceversa;
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la compatibilità tra l’itinerario seguito e l’orario di lavoro con la necessità di seguire proprio quel percorso, anche se non il più breve ma il più utile, per recarsi sul luogo nell’orario utile per iniziare la prestazione. Nella sostanza non sono ammesse deviazioni né dilatazioni del tempo di percorrenza per motivi personali
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la necessità dell’uso del mezzo privato rispetto al disagio, quantificato in un periodo di attesa totale tra le tratte superiore ad un’ora e di un chilometro di distanza per tratta per raggiungere il mezzo pubblico. Tale necessità non si verifica nel caso di uso del velocipede.