Per l’anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (c.d. piccola mobilità).

Già con la circolare n. 13/2013 l’Inps aveva chiarito che non si possono riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nello stesso anno, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie.

Con circolare n. 150 del 25 ottobre 2013 l’Inps precisa quanto segue:

  1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Tuttavia, i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni nel 2013, riguardanti lavoratori già licenziati per giustificato motivo oggettivo, possono beneficiare dell’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministro del lavoro n. 264/2013 per un importo pari a 190 euro mensili per 12 mesi.

La mancata proroga delle norme riguardanti la c.d. piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei rapporti instaurati con contratto di apprendistato con lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legge n. 148/1993 per i quali si attendono chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.