Fringe_benefit_personale_risorse_umane_gestione_talentiL’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali dei “costi chilometrici di esercizio” di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, per il periodo d’imposta 2017, utili per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di concessione ai lavoratori di autovetture o motocicli in uso promiscuo e per il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte ai dipendenti come rimborso spese nel caso di utilizzo di auto propria (indennità chilometrica).

Si tratta quindi di tabelle aventi la finalità di determinare il valore dei beni in natura concessi ai dipendenti (fringe benefit) che costituiscono reddito di lavoro dipendente.

 In particolare, la determinazione dell’importo – da calcolare al valore normale – che costituisce reddito di lavoro dipendente riguarda l’ipotesi di concessione ai lavoratori di autovetture o motocicli in uso promiscuo, anche per uso personale. Nella fattispecie, si assume il 30 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli importi trattenuti al dipendente.

 Si tratta pertanto di una retribuzione imponibile da assoggettare a tassazione forfetaria, indipendentemente dai costi di utilizzo del mezzo e dalla effettiva percorrenza effettuata dal lavoratore alla guida del mezzo.

Da tali tabelle si desume, infatti, anche il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di rimborso spese, sotto forma di indennità chilometrica (calcolata in base ai chilometri percorsi), a lavoratori chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, nel caso di utilizzo di mezzo proprio.

I rimborsi spese di “indennità chilometrica” sono esenti da imposizione, se l’importo dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, tenendo conto della percorrenza, del tipo di automezzo e del costo chilometrico ricostruito secondo le caratteristiche dell’autovettura utilizzata.

 Tuttavia, in materia di trattamento fiscale dei premi di risultato, la legge di Bilancio 2017 ha ampliato le ipotesi e la misura dell’esenzione fiscale per il datore di lavoro, anche ai fini contributivi, nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire il premio in denaro con somme escluse da imposizione. Si prevede, infatti, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva anche per le somme che costituiscono fringe benefits relativi ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi al lavoratore in uso promiscuo.