La legge 92/2012 all’art. 3 prevedeva che, in assenza di un Fondo di categoria, a decorrere dal 1° gennaio 2014 venisse attivato un fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, con più di 15 dipendenti nel semestre.
Il Fondo residuale è stato istituito con il decreto interministeriale 79141 del 7 febbraio 2014; pertanto i datori di lavoro soggetti all’obbligo di finanziamento verseranno, entro novembre 2014, il contributo per il Fondo di solidarietà residuale relativo al periodo gennaio/settembre, senza versare nessun interesse di mora.
Aziende e intermediari potranno verificare l’esistenza dell’obbligo contributivo attraverso la consultazione del cassetto previdenziale; laddove risulti presente il codice di autorizzazione «0J», attribuito direttamente dall’Inps, scatterà l’aumento della contribuzione nella misura complessiva dello 0,50% (0,33% a carico azienda e 0,17% a carico del lavoratore, dirigenti esclusi); il contributo rientrerà nel coacervo dei contributi complessivamente dovuti dalle aziende, a decorrere da ottobre 2014.
La norma prevede altresì un ulteriore un contributo (addizionale) totalmente a carico del datore di lavoro che ricorre alla prestazione a carico del Fondo, calcolato sulle retribuzioni perse; il relativo onere è pari al 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per quelle con organico superiore.