I nuclei familiari costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli consentono la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a favore di uno dei due genitori. L’unica particolarità è che nel reddito familiare non può essere cumulato il reddito del genitore non richiedente e che questo non va considerato tra i componenti del nucleo (non rivestendo la qualifica di coniuge). In questo caso la corresponsione da parte del datore di lavoro è subordinata ad autorizzazione all’INPS.

Nel caso di nuclei costituiti intorno ad un solo genitore e i cui figli siano stati riconosciuti anche dall’altro genitore, la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare compete al genitore con il quale, dalla documentazione anagrafica, i figli convivono. Anche in questo caso la corresponsione da parte del datore di lavoro è subordinata ad autorizzazione all’INPS.

Nel caso di figli naturali non riconosciuti (nemmeno tardivamente) dall’altro genitore la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a favore del genitore che ha riconosciuto il figlio e che con questo convive avviene previa presentazione al datore di lavoro della domanda anf (modulo anf-dip) senza la necessità della preventiva autorizzazione dell’INPS.