imagesCAGTYIMYIl Ministero del Lavoro, con interpello 26 giugno 2014 n. 15,  risponde ad un quesito avanzato dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM – in merito alla certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi gravanti sulle società operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso il medesimo Ente (art. 1, comma 39, L. n. 243/2004).

Per quanto concerne la certificazione della regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, il riferimento è l’art. 1, comma 39, L. n. 243/2004, il quale sancisce il versamento in favore del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’Enpam di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative (AASSLL), senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

In considerazione del rapporto di concessione ex lege che intercorre tra le società in argomento e le Aziende sanitarie locali, nonché dell’esigenza di interpretare in modo uniforme la normativa in materia di regolarità contributiva, il Dicastero ritiene che le Aziende sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del Durc, siano tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al Durc attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate evidenzia che l’obbligo contributivo delle medesime società risulta parametrato ad una somma pari ad una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn, con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale.

Il calcolo della base imponibile del contributo in questione può essere effettuato solo avvalendosi dei dati in possesso delle AASSLL che usufruiscono delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali dei medici e degli odontoiatri operanti per conto delle predette società, informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Pertanto la richiesta di fornitura di tali dati appare legittimata in quanto effettuata dall’Ente, nell’espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38, Cost.), nonché in applicazione del dovere di collaborazione previsto dal citato art. 1, comma 39, nei confronti delle società in argomento.

Questo appare confermato dal disposto dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi del quale la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.