Il prossimo 31 maggio 2016 scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti contributivi da parte delle imprese che, in conseguenza della chiusura aziendale per ferie collettive, non potranno provvedere nei termini di legge al versamento dei contributi ovvero all’invio della relativa denuncia UniEmens.
Definizione di ferie collettive
La concessione della possibilità di differire gli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la fattispecie di ferie collettive che comportano la chiusura dell’azienda o la sospensione di ogni attività e, quindi, l’impossibilità materiale di effettuare gli obblighi di contribuzione nei termini di legge.
L’INPS ha, inoltre, precisato che l’istituto delle ferie collettive non viene meno qualora, durante il periodo feriale, sussista comunque la presenza al lavoro di personale dell’impresa con particolare riferimento a soggetti preposti alla manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.
Differimento degli adempimenti contributivi
Le aziende che effettuano la chiusura per ferie collettive e che per tal motivo si trovino nell’impossibilità di adempiere ai loro obblighi contributivi entro i termini di legge possono richiedere l’autorizzazione a differire le normali scadenze.
Il differimento per ferie collettive comporta:
- La possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura.
- Il conseguente spostamento del termine ultimo di invio del flusso UniEmens correlato contributi differiti.
Ad esempio:
- periodo di ferie collettive dal 01.08.2016 al 31.08.2016
- impossibilità di versamento dei contributi di luglio 2016 entro il 22.08.2016
- richiesta di autorizzazione al differimento entro il 31.05.2016
- versamento dei contributi di luglio 2016 entro il 16.09.2016
- trasmissione della denuncia UniEmens entro il 30.09.2016
Si precisa che la richiesta di autorizzazione può essere presentata per un solo periodo all’anno ed è limitata ai versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. L’autorizzazione può essere richiesta anche qualora la chiusura per ferie collettive si sia protratta per meno di un mese a patto che, ovviamente, ciò abbia determinato una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico-organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti.
Infine, si evidenzia che, per effetto del differimento della scadenza del versamento il datore di lavoro dovrà maggiorare le somme dovute nella misura pari agli interessi di dilazione vigenti al momento del versamento.
La richiesta va presentata entro il 31 maggio 2016 anche se la chiusura per ferie collettive non coincida con il periodo estivo ma sia fissata in altri mesi.