Con sentenza n. 985 del 17 gennaio 2017, la Corte di Cassazione, sezione lavoro ha stabilito che – sulla base del principio della non sovrapponibilità del periodo di preavviso con quello delle ferie – è corretto differire il preavviso al termine del periodo di fruizione delle ferie, ribaltando di fatto la sentenza di appello in secondo grado che invece riteneva legittima la condotta del datore di lavoro.
Nella fattispecie, un dirigente di banca – a seguito di sue dimissioni – si offriva di prestare il proprio lavoro per tutto il periodo di preavviso (consistente in tre mesi). Tuttavia, il datore di lavoro lo aveva costretto a non lavorare al fine di sfruttare i giorni di ferie residui evitando di pagare sia le ferie sia il periodo di preavviso, e ritenendo altresì di non violare il divieto di computabilità previsto ex art. 2109 cc. (“Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 “)
In particolare, secondo l’art. 2109 c.c. il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie poiché le stesse hanno la funzione di permettere non solo il recupero delle energie psico-fisiche ma anche la cura delle relazioni affettive e sociali del lavoratore, e maturano in maniera proporzionale alla durata della prestazione lavorativa.
Laddove al lavoratore venga impedito di svolgere la propria opera durante il preavviso per fargli usufruire delle ferie, quest’ultimo ha diritto di recedere anticipatamente dal contratto, anche con efficacia immediata.
La Cassazione ha perciò ribadito l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro che aveva imposto “ferie forzate” al lavoratore durante lo svolgimento del periodo di preavviso, ritenendo sia stato violato il divieto di computabilità previsto dal codice e la sussistenza della giusta causa di recesso per il dirigente.
In tal modo ha inteso riaffermare il principio secondo cui il diritto di recesso opera con efficacia immediata e opera anche ope legis lo spostamento del termine finale del preavviso in quanto sussiste il diritto del lavoratore a godere delle ferie e la maturazione in maniera proporzionale del diritto al numero di giorni di ferie.