NASPI-100x100Il Ministero del lavoro, con l’interpello 24 aprile 2015, n. 13, ha chiarito che la nuova indennità di disoccupazione NASpI possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nelle ipotesi di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

L’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015 dispone che “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”.

L’indennità in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Quanto invece alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, è possibile riconoscere il trattamento indennitario della NASpI al lavoratore che accetta l’offerta per la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, che porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in quanto tale procedura non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento involontario.