L”indennità di disoccupazione ordinaria non agricola viene corrisposta dall’Inps ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria, ossia nei casi di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine.
I requisiti necessari per poter fruire dell’indennità sono:
a) almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
b) almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione.
Utili si intendono anche i contributi dovuti ma non versati a prescindere dalla recuperabilità dei versamenti contributivi omessi (c.d. automaticità delle prestazioni) nonché i contributi figurativi (per es. nei casi di astensione obbligatoria per maternità).
Utili non si intendono, invece, ai fini dei requisiti per l’indennità i contributi figurativi disposti per periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di c.i.g. e c.i.g.s. con sospensione dell’attività a zero ore, per assenze per fruire di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave. Infatti, per questi ultimi periodi, anche se coperti da contribuzione figurativa, interviene il c.d. meccanismo della neutralizzazione, grazie al quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio e, dunque, un suo ampliamento per un tempo pari all’evento occorso.
Con risposta ad interpello n. 8/2012 il Ministero del lavoro afferma che è possibile considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilità, con l’effetto di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo.