L’art.15 co.6 della Legge n.264/1949 dispone che: “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi”.
A tale disposizione normativa si è ancorata anche la Legge n.223/1991 la quale in materia di licenziamenti collettivi dispone che ““Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n.264, e s.s. modificazioni ed integrazioni” (art.8 co.1 Legge 223/1991).
Da tale ambito sono senz’altro esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e quelli che hanno presentato le proprie dimissioni.
Per quanto precede, numerosi sono i dubbi e le criticità che possono sorgere riguardo alla concreta applicazione del diritto di precedenza, per esempio:
- Qual è l’ambito di operatività del diritto di precedenza qualora vi sia un’assunzione con mansioni diverse da quelle del lavoratore licenziato: l’orientamento prevalente ritiene che, in tale ipotesi, il diritto di precedenza operi con riguardo allo svolgimento della medesima mansione;
- Da quale momento scatta il periodo di prelazione di 6 mesi: secondo la dottrina tale termine decorre dalla comunicazione di licenziamento. Altra questione riguarda la possibile previsione di un periodo più ampio per l’esercizio del diritto: ciò può avvenire per effetto di accordi collettivi che concludono procedure di mobilità come nei casi, ad esempio, di risoluzioni progressive dei singoli rapporti di lavoro cadenzate nel tempo.
- Il lavoratore ha l’onere di esternare la propria volontà al datore di lavoro di avvalersi del diritto di precedenza nei sei mesi successivi al licenziamento: non c’è un obbligo specifico di comunicazione della volontà come, invece, c’è per le assunzioni a termine e per quelle stagionali: qui il diritto c’è “ex lege” ed è strettamente correlato alla risoluzione del precedente rapporto.