Riportiamo di seguito un riepilogo della nuova agevolazione ‘Bonus Donne’ introdotta dal 1^ settembre 2024 dal Decreto Coesione.
Periodo di Agevolazione
L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Datori di Lavoro Ammessi
Sono ammessi i datori di lavoro privati.
Lavoratrici Destinatarie
L’incentivo è rivolto alle donne che si trovano in condizioni di svantaggio. Sono considerate tali:
a) Le donne di qualsiasi età che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno sei mesi e risiedono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), regioni che possono beneficiare dei finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea.
b) Le donne di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, impiegate in professioni o settori con un tasso di disparità occupazionale di genere superiore almeno del 25% rispetto alla media nazionale di disparità uomo-donna (v. DM 20 novembre 2023, n. 365).
c) Le donne di qualsiasi età che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Tipologia di Assunzioni Ammesse
Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.
Entità dell’Incentivo
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo incentivo è concesso entro i limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’esonero è valido per un periodo massimo di 24 mesi.
Condizioni Supplementari
L’assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti dell’impresa.
Note Importanti
1) Le modalità specifiche per l’attuazione dell’esonero saranno definite in un futuro decreto ministeriale.
2) L’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, ma è completamente compatibile con l’aumento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).
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