L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19 settembre 2014, n. 27/E, fornisce chiarimenti sulle nuove regole, in vigore dal 1° ottobre 2014, per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
Infatti, dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
- per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
In particolare, i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati:
- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario (professionisti, CAF, Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopra citati;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Pertanto, in linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo possono continuare ad essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:
- F24 precompilati dall’ente impositore: i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori, con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- versamenti rateali in corso: considerato che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data del 1° ottobre 2014, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, è possibile continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della riscossione: i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della riscossione, possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Infine, con riferimento ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, possono essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato ad Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, può essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere presentati con le modalità telematiche di cui sopra. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, può essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito può essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.