Il Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2016 ha approvato il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive di 5 dei 7 decreti che hanno attuato il Jobs Act.
Apprendistato
Il Legislatore delegato, in materia di riordino contrattuale, tra tutte le tipologie contrattuali è intervenuto soltanto sull’apprendistato di alta formazione e di ricerca e sulle prestazioni di lavoro accessorio, attraverso una norma “di raccordo” concernente i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale.
In particolare, i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale in corso, possono essere prorogati di un anno, se il giovane non ha raggiunto l’attestato. Invece, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca: due sono le modifiche introdotte con il nuovo articolato. Si stabilisce che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca ed alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, sono rimesse alle Regioni ed alle Provincie Autonome le quali, peraltro, non hanno più l’obbligo di fare accordi con una serie di soggetti (associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Università, Istituti tecnici superiori ed altre istituzioni formative), ma debbono soltanto acquisire pareri e proposte, all’interno di un iter procedimentale.
Lavoro accessorio
Circa il lavoro accessorio, viene superata la vecchia comunicazione all’INPS, valida per prestazioni da svolgere in un arco temporale di trenta giorni e viene adottato un nuovo sistema di comunicazione simile a quella per il lavoro intermittente. I committenti imprenditori non agricoli (la norma esclude invece datori di lavoro domestici e associazioni) ed i professionisti sono tenuti a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, via sms o mail, dati anagrafici o codice fiscale del prestatore, luogo e durata della prestazione (inizio e fine). Il mancato adempimento viene sanzionato amministrativamente con multa tra 400 e 2.400 euro. Tuttavia, il Ministero si riserva di individuare successivamente le modalità applicative telematiche.
Diversamente, date le diverse necessità di organizzazione del lavoro, per i datori di lavoro agricoli (il limite è per ogni prestatore occupato è 7.000 euro) l’obbligo di effettuare le comunicazioni può riguardare prestazioni da svolgersi entro un arco temporale di 3 giorni.
CIGO
In tema di CIGO, mentre si prevedeva che l’istanza di CIGO doveva essere presentata entro i 15 giorni successivi all’evento causa della sospensione o della riduzione di orario, ora il Legislatore ha precisato che nel caso in cui si sia in presenza di eventi non evitabili (come il maltempo), viene applicato il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi
La principale novità è che, se la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata, per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi (la durata massima è invece di 24) o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015 è prevista la possibilità di trasformarsi in “espansivi”. L’accordo sindacale dovrà però prevedere il “consolidamento” dell’orario frutto della precedente riduzione.
NASPI per stagionali del turismo e lavoratori di stabilimenti termali
Vengono stanziati finanziamenti in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno lavorato almeno 3 anni su 4 usufruendo di 6 mesi di ASPI o di NASPI, per cui il trattamento di disoccupazione godrà di una mensilità aggiuntiva fino ad un massimo di 4 mesi.
Lavoratori ed imprese in “aree complesse”
Per i lavoratori delle c.d. “aree complesse” il trattamento di Cigs, una volta raggiunti i limiti massimi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016, può essere prorogato per un massimo di 12 mesi a condizione che le imprese dalle quali dipendono, presentino piani di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive, concordati con le Regioni e finalizzati alla ricollocazione del personale.
Collocamento dei disabili
Ulteriori novità in tema di collocamento obbligatorio:
- Sono computabili tra il personale disabile quei lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% (e non più solo superiore);
- Per ogni giorno di scopertura dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione, la sanzione diviene pari a 153,20 euro.
- Tutti gli importi delle altre sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. 15, sono adeguate con cadenza quinquennale attraverso un decreto del Ministro del Lavoro.
Installazione impianti audiovisivi
In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali interne l’autorizzazione preventiva alla installazione di telecamere o altri dispositivi viene rilasciata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro e, qualora riguardi sedi ubicate in territori diversi, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale.
Procedura delle dimissioni
Infine, una delle principali novità introdotte è la possibilità per i lavoratori di effettuare la procedura di dimissioni telematiche anche attraverso i consulenti del lavoro e gli Ispettorati territoriali del Lavoro.