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Con la nota 1° settembre 2014, n. 14974, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti circa le modalità di calcolo dei limiti quantitativi da rispettare con riferimento alla stipula di contratti a termine.

Le precisazioni definite dal Ministero riguardano la diversa modalità di computo, al fine di rispettare la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività in corso d’anno.

Sul punto il Ministero, con circolare n. 18/2014, ha già chiarito che il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.

Ciò significa che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, le imprese in questione possono applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal c.c.n.l.

La disciplina contrattuale, quindi,  si applicherà integralmente a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.