Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, cosìdetto “decreto dignità”, primo atto normativo del nuovo governo Lega-M5s volto a introdurre “misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Tra le misure per il contrasto al precariato, contenute negli articoli 1-4 del decreto, di notevole rilevanza risultano le modificazioni apportate alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, già rivista nel D.Lgs. n. 81/2015.

In sintesi i nuovi contratti a termine sottoscritti a partire dal 14 luglio 2018 avranno le seguenti caratteristiche:

  • ad esclusione dei contratti di durata non superiore ai 12 giorni, il termine dovrà risultare da atto scritto; in mancanza il contratto si intenderà a tempo indeterminato fin dall’inizio;
  • copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione;
  • il primo contratto potrà essere ancora acausale ma con una durata massima di 12 mesi; potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi solo a seguito della specifica di una causale sin dall’origine del rapporto di lavoro;
  • dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale;
  • il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 ferma restando la durata massima di 24 mesi, limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
  • le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
    • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
    • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
    • relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività;
  • i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato;
  • il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

Il decreto legge non va ad abrogare quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 19, del TU sui contratti di lavoro (Decreto Legislativo 81/2015), laddove demanda, in prima battuta, alla contrattazione collettiva detto limite. In considerazione di ciò, il limite dei 24 mesi, dato dalla sommatoria dei rapporti a tempo determinato con i contratti di somministrazione a termine, sarà operativo esclusivamente laddove non vi sia stata una diversa previsione contrattuale che è andata a disciplinare la materia.