Il 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto che introduce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre, nonché forme di contributi economici alla madre per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.
In particolare viene introdotto:
- l’istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in aggiunta ad esso;
- l’istituto del congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità;
- la possibilità per la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale di avvalersi di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
La suddetta disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Con riferimento al trattamento economico del congedo obbligatorio e facoltativo del padre, il decreto stabilisce che al padre lavoratore dipendente spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.
Per godere dei congedi il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Viene specificato che i suddetti congedi obbligatorio e facoltativo non possono essere frazionati ad ore.
Con riferimento alla madre lavoratrice, il decreto stabilisce che, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo economico è pari ad un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
In particolare, il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro mentre quello per l’asilo nido consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Per accedere all’uno o all’altro dei benefici sopra descritti, la madre lavoratrice deve presentare domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile dall’Inps.
Il decreto specifica che possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
Il beneficio del contributo economico è riconosciuto nei limiti delle risorse appositamente stabilite, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (Isee) con ordine di priorità per i nuclei familiari con Isee di valore inferiore e, a parità di Isee, secondo l’ordine di presentazione.
Non sono ammesse al beneficio del contributo economico le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:
– risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, comma 3, D.L. n. 223/2006.
Per le lavoratrici part-time la misura del beneficio è riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.
La fruizione dei benefici economici di cui in precedenza comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 151/2001; al fine della rideterminazione del congedo stesso, l’Inps comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.