illecito-penale-ex-impedisce-vedere-figliaSecondo la giurisprudenza di merito e legittimità, al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di non ritenere più professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnategli il lavoratore reo di una condotta extralavorativa altamente scorretta, se i fatti all’origine di tale sfiducia costituiscono reato e sono talmente gravi da rendere impossibile il prosieguo del rapporto di dipendenza.

Vale la pena ricordare che un contratto di lavoro implica non soltanto l’assunzione di una responsabilità contrattuale ma anche l’assunzione di obblighi “diversi” di cui il lavoratore può essere chiamato a rispondere in qualunque momento e che possono minare l’esistenza stessa del contratto di lavoro.

Di fatto, il giudizio sulla gravità di condotte capaci di incidere sul vincolo fiduciario può rinvenirsi direttamente nella legge e nella contrattazione collettiva, e spetta al datore di lavoro esercitarlo come un vero e proprio onere organizzativo, attraverso la redazione del codice disciplinare o del codice etico.

 Considerato che il principio della non colpevolezza sino all’emissione di una sentenza passata in giudicato non si applica ai rapporti di natura privatistica, in caso di condotte penalmente rilevanti del lavoratore realizzate in costanza del rapporto di lavoro il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento in tronco per giusta causa senza attendere l’emissione di una definitiva sentenza di condanna.

Per le condotte illecite compiute precedentemente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, il problema si pone diversamente. Proprio per effetto della sempre maggiore importanza riconosciuta al concetto di “fiducia” la Corte di Cassazione con sentenza n. 24259 del 29 novembre 2016 ha chiarito come tra le condotte capaci di integrare giusta causa di licenziamento occorre considerare anche quelle extralavorative penalmente illecite non realizzate durante il rapporto di lavoro, nella misura in cui il giudice valuti detto reato incompatibile con l’essenziale elemento fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, anche a prescindere da apposite previsioni in tal senso del contratto collettivo.