Nessuna conciliazione deve essere obbligatoriamente eseguita innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro prima di intimare il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto di malattia, non configurandosi tale fattispecie quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Lo stabilisce il nuovo decreto legge approvato dal Governo tra i diversi interventi di manutenzione della legge 92/2012, nonostante il chiarimento già pronunciato dal ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 16 gennaio 2013.

La succitata conciliazione ricordiamo essere esclusa, con conseguente esclusione del pagamento del contributo all’Aspi a carico del datore di lavoro, anche nei casi di:

  • cambio di appalto, nel caso in cui il licenziamento sia seguito dall’assunzione presso altro datore di lavoro in applicazione della clausola sociale di continuità occupazionale;
  • completamento delle attività edili e conseguente chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni.