Il Ministero del lavoro, con le circolari n. 18/2012 e n. 20/12 seguite da due note del 9 e dell’11 agosto 2012, ha impartito i primi chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012).
Nel dettaglio, il Ministero ha precisato che:
- Il lavoro intermittente può essere avviato anche per un periodo significativo di tempo. Tuttavia è necessario che durante tali periodi ci siano una o più interruzioni in modo tale che non ci sia una esatta coincidenza tra durata del contratto e durata della prestazione.
- Le aziende devono tenere presente che la valutazione dei rischi (Dvr) costituisce una condizione essenziale per l’avvio del contratto. Il documento di valutazione deve essere «attuale», ossia adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.
- Il nuovo obbligo di comunicazione può essere fatto anche lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa purché prima dell’inizio della stessa. Se il lavoratore non dovesse presentarsi sul posto di lavoro, la comunicazione potrà essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica da eseguire entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Diversamente, la comunicazione va effettuata sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro. Senza questa modifica della comunicazione, il datore è tenuto a corrispondere i contributi previdenziali per tutto il periodo dell’originaria “chiamata”. La comunicazione va effettuata, utilizzando l’apposito modello, mediante fax (al n. 848800131), e-mail (intermittenti@lavoro.gov.it), sms (al n. 3399942256) ovvero on-line (a partire dal 1° ottobre 2012 sul sito www.cliclavoro.gov.it).
- La locuzione «del ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 giorni» va intesa nel senso di giorni di chiamata del lavoratore e non come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i giorni di lavoro. Si pensi a una programmazione di prestazione a chiamata di 10 giorni al mese per tre mesi. In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro faccia un’unica comunicazione.
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