Con il D.M. 12 novembre 2015, n. 22763, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, ha riconosciuto una indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’indennità è destinata ai lavoratori di aziende con più di 50 unità, nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive in diverse Regioni o Province Autonome e che abbiano attuato entro il 31 dicembre 2013 le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto.
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi. L’onere complessivo è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.
A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero in misura pari a:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
In materia di contribuzione figurativa si applica, invece, quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.