untitledCaratteri generali della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro

A decorrere dal 24.09.2015 è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali che, con riferimento alla cigs, introduce importanti novità in merito alle causali di intervento, ai beneficiari, alla durata e alla contribuzione.

Causali di intervento della CIGS dopo il Jobs Act

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti tre causali:

  1. riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);
  2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (salvo il caso di una proroga di max 6 mesi, previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,  qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
  3. contratto di solidarietà di tipo “A”.

Durata della cigs dopo il Jobs Act e ampliamento beneficiari.

A decorrere dal 2018 per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di C.i.g.s..

E’ stata modificata anche la durata massima della cigs e dei contratti di solidarietà. Nello specifico:

  • per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l’attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva, senza ulteriori proroghe;
  • per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;
  • per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, la durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

La fruizione del trattamento di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, viene esteso all’apprendistato professionalizzante, ma limitatamente alla causale di crisi aziendale: ciò determina, da un lato la proroga del termine di scadenza del periodo formativo dedotto in contratto per il periodo corrispondente alla riduzione dell’attività lavorativa, dall’altro una variazione in aumento della contribuzione ordinaria applicata a questa categoria di lavoratori. Infatti, il contributo dovuto per la copertura delle integrazioni salariali in favore degli apprendisti (+0.60%)  non rientra nell’agevolazione dello sgravio totale prevista per questa categoria di lavoratori dalla L. n. 183/2011.

Viene previsto, a decorrere dalla fine del 2017, il divieto di autorizzare l’integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile.

C.i.g.s.: i nuovi costi per il datore di lavoro

Il decreto mantiene stabili le aliquote di contribuzione ordinaria poste a finanziamento della misura straordinaria, pari allo 0,60% a carico del datore di lavoro e allo 0.30% a carico del lavoratore avente diritto.

Viene previsto però un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese, realizzato attraverso l’inasprimento dell’incidenza del contributo addizionale, non soltanto aumentandone le aliquote, che diventano pari al 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa fruiti (cumulando C.i.g.o., C.i.g.s. e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; al 12% sino a due anni e al 15% sino a tre, ma soprattutto rapportando tale aliquota non più alla C.i.g.s. erogata ai lavoratori ma alla retribuzione da questi persa a causa della riduzione/sospensione dell’attività.

Esempio di calcolo del costo per il datore di lavoro tra vecchia e nuova CIGS per n. 15 dipendenti

Imponibile contributivo annuo complessivo: € 300.000,00

CIGS erogata su 12 mesi: € 160.000,00

Contribuzione ordinaria (0,60%): € 1.800,00 annui

Contribuzione addizionale vecchia disciplina: € 7.200,00 (4,5% sull’integrazione salariale concessa)

Contribuzione addizionale nuova disciplina: € 27.000,00 (9% della retribuzione persa)

Aumento del costo complessivo da € 9.000,00 totali annui ad € 28.800,00 totali annui. I costi sono triplicati.