Con l’interpello n. 21 del 1° luglio 2013, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, che ha disciplinato la cd. retribuzione di produttività per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.
In particolare, viene chiesto al Ministero:
1° quesito: viene chiesto se possa ritenersi corretto applicare il regime fiscale agevolato sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni, che saranno erogate come controprestazione di prestazioni orarie “diverse”, ossia svolte a seguito delle modifiche all’orario apportate in azienda come diretta conseguenza dell’applicazione del patto territoriale. Il Ministero chiarisce che l’impegno datoriale nella riorganizzazione del lavoro attraverso l’applicazione delle misure di “efficientazione aziendale” previste dalla contrattazione territoriale può realizzarsi o attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove (l’introduzione per la prima volta di maggiore flessibilità oraria, turnazioni, orari multiperiodali, ecc.) o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale.
Pertanto, l’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento di novità per le aziende che le applicano. In tal senso appare quindi corretto, da parte della contrattazione collettiva territoriale, fornire altresì indirizzi in ordine alla “diversità”, rispetto al passato, delle misure di “efficientazione aziendale”.
2° quesito: viene chiesto se sia possibile applicare l’agevolazione fiscale anche a patti aziendali precedenti all’emanazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e risalenti nel tempo e che non abbiano istituito veri e propri premi di produttività o di rendimento, basati sul raggiungimento di obiettivi prefissati. Il Ministero chiarisce che per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina, che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M. citato, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno. In merito a tale quesito si ritiene, quindi, determinante la coerenza dei contenuti di quei patti con le finalità individuate dal D.P.C.M. in questione; è per tale motivo, afferma il Ministero, che occorre che l’autodichiarazione faccia riferimento alla conformità tra i “vecchi” contratti e la nuova disciplina.
3° quesito: viene chiesto se, nel caso di patti aziendali, le imprese possano applicare il beneficio della detassazione sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni che saranno erogate come controprestazione delle prestazioni orarie svolte in esecuzione del patto aziendale, identificando pertanto – quale indicatore quantitativo del miglioramento della produttività in senso lato – la modifica dell’orario attuata in azienda. Il Ministero ricorda anzitutto che la prima nozione di “retribuzione di produttività” contenuta nel D.P.C.M. 22 gennaio 2013, fa riferimento a “voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione”.
Tali indicatori non costituiscono necessariamente una fotografia di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che siano comunque suscettibili di una “contabilizzazione” da parte dell’impresa. Ciò consente di dire che anche la modifica degli orari aziendali, in quanto oggettivamente identificabile e quantitativamente misurabile, può validamente rispondere alle citate condizioni di legge.