L’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 consente l’utilizzo delle collaborazioni a progetto per le attività di beni e di servizi con modalità “outbound” nei call center, sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva.
Con accordo del 1° agosto 2013 il CCNL Telecomunicazioni ha definito il trattamento economico e normativo da riservare ai lavoratori a progetto che svolgano attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound, attività di recupero crediti telefonico outbound, attività di ricerca di mercato, per conto di imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del c.c.n.l. Telecomunicazioni (Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil).
Restano escluse le figure di coordinamento e quelle che svolgono attività di back office, disciplinate con contratto di lavoro subordinato.
Trattamento economico
Ai fini dell’individuazione del corrispettivo, il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello del c.c.n.l., rapportato alle ore di effettiva prestazione, con una progressione percentuale che va dal 60% (al 1° ottobre 2013) fino a raggiungere il 100% (al 1° gennaio 2018).
Trattamento normativo
L’accordo stabilisce dei criteri di prelazione in caso di stipula di nuovi contratti di collaborazione ed una graduatoria, basata sull’anzianità di prima contrattualizzazione e sull’età.
Il contratto individuale del collaboratore potrà essere unilateralmente cessato dal committente prima della naturale scadenza solo per giusta causa o oggettiva inidoneità professionale.
Il collaboratore potrà cessare il contratto per giusta causa per ritardo nella corresponsione dei compensi o per mancato rispetto dal parte del committente di quanto previsto dall’accordo in oggetto o dalla legge.