Le novità, che entrano in vigore il 9 settembre, sono essenzialmente due:
- consentita la cumulabilità di utilizzo fino a 8 buonicontemporaneamente:
- possono essere utilizzati anche in giornate non lavorative.
Contenuto dei buoni pasto
I buoni pasto in forma cartacea (dell’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) devono riportare:
1) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
2) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
3) il valore facciale espresso in valuta corrente;
4) il termine temporale di utilizzo;
5) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
6) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
I buoni pasto possono essere utilizzati dai soggetti legittimati ad esercitare:
- a) la somministrazione di alimenti e bevande(ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287);
- b) l’attività di mensa aziendaleed interaziendale;
- c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo (di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443);
- e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, dagli imprenditori agricoli (ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).