Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. decreto “Ucraina”), modificato dalla legge di conversione n. 51/2022, ha introdotto la possibilità – e non l’obbligo – per i datori di lavoro privati (compresi gli studi professionali e gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale) di erogare a favore dei propri lavoratori dipendenti buoni per l’acquisto di carburanti o titoli equivalenti esenti da imposizione fiscale e previdenziale solo per l’anno 2022 e nel limite di 200,00 € a lavoratore .
L’erogazione agevolata può essere effettuata esclusivamente a favore di lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci di cooperative). Restano esclusi i collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali), gli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. tirocinanti) ed i lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici.
La messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022, mentre il lavoratore potrà utilizzarli entro la data di scadenza degli stessi.
Precisiamo che i buoni in esame, nel limite di 200,00 €, sono esenti dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente e non concorrono alla formazione del tetto massimo previsto per i “fringe benefit”. Il valore fino a 200,00 € è da considerare aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 €).
La concessione di un valore superiore a 200,00 € comporterà l’applicazione di tasse e contributi sulla parte eccedente.
Si ritiene inoltre che, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, i buoni per l’acquisto di carburante o titoli equivalenti rappresentino per l’azienda un costo integralmente deducibile ai fini IRES.