L’ANPAL (Agenzia Nazionale per il Lavoro) con decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 introduce l’agevolazione “Incentivo Occupazione Mezzogiorno“ che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 nelle regioni:
- meno sviluppate: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.
A tal fine, assume rilevanza la sede di lavoro in cui il datore di lavoro assume ed adibisce il lavoratore, mentre è irrilevante la residenza di quest’ultimo.
In ogni caso, qualora successivamente all’assunzione dovesse essere disposto il trasferimento del lavoratore, l’incentivo cessa di maturare dal periodo di paga successivo.
L’assunzione riguarda i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni di soggetti disoccupati di età inferiore a 35 anni.
Per i lavoratori over 35 anni di età è altresì richiesto che il lavoratore sia nella condizione di “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Rientrano in tale condizione:
– coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
– coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 8.000 per le attività di lavoro autonomo che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, euro 4800 negli altri casi).
I lavoratori assunti, inoltre, non debbono avere avuto nei6 mesi precedenti un rapporto di lavoro col datore di lavoro che li assume, sebbene sia possibile richiedere le agevolazioni anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
In tal caso particolare attenzione dovrà essere posta in tal caso ai requisiti del lavoratore che dovranno essere verificati al momento della trasformazione.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, quindi, non si applica il requisito relativo alla condizione di non aver avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro che richiede l’agevolazione.
Per avere diritto all’incentivo, è necessario che l’assunzione venga effettuata a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche nel caso di soci lavoratori di cooperativa.
Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti a scopo di somministrazione di lavoro nonché i contratti di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi invece i contratti di lavoro domestico, occasionale ed intermittente.
La misura dell’incentivo è analogo a quello dello scorso anno e consiste nell’esonero totale per 12 mesi, dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annuali, da riparametrare su base mensile e da proporzionare nel caso di contratto a tempo parziale.
Trattandosi di un’agevolazione selettiva, è previsto che ai fini della compatibilità europea in materia di aiuti di stato l’incentivo può essere fruito.
Lavoratori | Modalità di fruizione | Limiti e condizioni |
Tutti | Regolamento UE n. 1407/2013 de minimis
Applicabile a tutti i settori con esclusioni di quelli indicati all’art. 1 del Regolamento |
E’ possibile fruire al massimo € 200.000 di aiuti concessi con la regola de minimis nel corso di tre esercizi tenendo conto di tutti quelli concessi con la predetta regola.
Nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi il limite è di € 100.000 |
Di età inferiore a 25 anni | Oltre i limiti de minimis | L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale del numero dei dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (art. 2, par. 32 e art. 32, par. 3, Reg. UE n. 651/2014)
L’incremento deve essere mantenuto per tutto il periodo dell’agevolazione (art. 7, c. 3 D.D. n. 2/2018). |
Di età compresa tra 25 e i 34 anni | Oltre i limiti de minimis | Oltre all’incremento occupazionale previsto per i lavoratori di età inferiore ai 25 anni, occorre altresì che il lavoratore soddisfi uno dei seguenti requisiti:
– essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013; – non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale; – abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; – essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori in cui sia riscontrato il predetto differenziale nella misura di almeno il 25% (cfr. D.I. n. 335/2017) |
Dallo schema si può notare che per i lavoratori con età anagrafica di 35 anni e oltre, l’incentivo potrà essere fruito solo entro i limiti previsti dal Reg. UE n. 1407/2013 de minimis, mentre per gli altri soggetti sarà possibile superare tali limiti se vengono soddisfatte le ulteriori condizioni indicate.
Sono esclusi dal beneficio invece i premi dovuti all’INAIL.