Con il D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) sono state introdotte misure volte a fronteggiare  gli effetti della crisi ucraina e il conseguente aumento dei costi energetici tra le quali, solo per l’anno 2022, un bonus una tantum pari a 200,00 € da erogare, con modalità e condizioni differenziate, a favore di lavoratori dipendenti, di titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione, di percettori di NASPI, DIS-COLL, disoccupazione agricola e reddito di cittadinanza, di lavoratori domestici,  di collaboratori coordinati e continuativi, di lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA e di incaricati alle vendite a domicilio.

Inoltre, il Decreto “Aiuti” ha istituito il fondo per l’indennità una tantum a favore di  lavoratori autonomi e liberi professionisti, iscritti alle casse previdenziali o alla Gestione Separata INPS e che abbiano percepito,  nel periodo di imposta 2021, un reddito non superiore a 35.000,00 €. Tuttavia, le modalità di erogazione dell’indennità saranno stabilite con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro.

Condizioni e modalità di erogazione del bonus:

Lavoratori dipendenti. L’indennità una tantum di 200,00 € spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022, dell’esonero previdenziale dello 0,80% previsto  dalla legge n. 234/2021 (ne hanno diritto i lavoratori dipendenti   – esclusi i lavoratori domestici –  con una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità,  non superiore a  2.692,00 €, maggiorata per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima). L’indennità è riconosciuta una sola volta – anche in presenza di più rapporti di lavoro – e previa dichiarazione, da parte del lavoratore, di non appartenenza ad altre categorie di soggetti che percepiscono l’indennità direttamente dall’INPS.

Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione. L’indennità una tantum di 200,00 € spetta ai soggetti residenti in Italia,  titolari di uno più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o  assegno  sociale,   di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e che abbiano, per l’anno 2021, un reddito personale  assoggettabile  ad  IRPEF,  al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000,00 €. Per la determinazione del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non si considerano i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è riconosciuta una sola volta – anche nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga attività lavorativa – e verrà erogata automaticamente dall’INPS con la mensilità di luglio e, quindi, senza la necessità di  presentare una specifica domanda.

Per i soggetti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individuerà l’Ente previdenziale incaricato all’erogazione dell’indennità  che avverrà nel rispetto delle medesime condizioni e degli stessi termini . L’ente previdenziale incaricato, a seguito di rendicontazione, otterrà il rimborso  delle somme da parte dell’INPS.

Percettori di NaSPI, DIS-COLL  e disoccupazione agricola. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata a favore di coloro che abbiano percepito la NaSPI e la DIS-COLL nel mese di giugno 2022, di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 e dei lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità per COVID-19 previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021).

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata automaticamente dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.

Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata in automatico da parte dell’INPS a favore di coloro che, a luglio, risulteranno percettori del reddito di cittadinanza, a condizione che nel nucleo ISEE non sia presente almeno un beneficiario dell’indennità stessa.

Lavoratori domestici. L’indennità una tantum di  200,00 €  sarà erogata ai lavoratori domestici  che, alla  data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18.05.2022), abbiano uno o più rapporti di lavoro in essere. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS nel mese di luglio, previa presentazione di specifica domanda.

Collaboratori coordinati e continuativi. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di specifica domanda,  ai titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivo alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18.05.2022). Ai fini del riconoscimento dell’indennità è necessario  che risultino iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non siano titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l’erogazione d’ufficio dell’indennità stessa e non abbiano percepito, nell’anno 2021 , un reddito superiore a  35.000,00 € .

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.

Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di specifica domanda, ai lavoratori stagionali  a tempo determinato e intermittenti che , nel 2021, abbiano prestato la propria attività lavorativa per almeno 50 giornate  e abbiamo conseguito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000,00 €.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di specifica domanda, ai lavoratori  iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che , nel 2021, abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri e abbiamo conseguito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000,00 €.

Anche in questo caso, l’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.

Lavoratori autonomi privi di partita IVA. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di specifica domanda, ai lavoratori  autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel corso del 2021, siano stati titolari di contratti  di lavoro autonomo occasionale. Inoltre, per l’anno 2021, deve risultare l’accredito di almeno un contributo mensile e , alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18.05.2022), deve risultare la sua iscrizione alla Gestione Separata.

Anche in questo caso, l’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.

Incaricati alle vendite a domicilio. L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di specifica domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio che alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18.05.2022) risultino titolari di Partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata e che per l’anno 2021 abbiano conseguito un reddito derivante dalle medesime attività non superiore a 5.000,00 €.

Anche in questo caso, l’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, sarà erogata dall’INPS solo dopo l’invio delle denunce contributive di luglio da parte dei datori di  lavoro.