Con la circolare n.73 del 2022, l’INPS ha diramato le istruzioni relative all’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. “Bonus 200 euro”).

Ricordiamo sinteticamente che la norma prevede che venga erogato tale beneficio di 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza (con attestazione del lavoratore mediante specifica dichiarazione), che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano fruito per almeno una mensilità dello sgravio contributivo dello 0,8%  previsto dall’art. 1.121 della L.234 del 2021; si ricordi che la condizione da rispettare per il riconoscimento dello sgravio dello 0,8% è che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La Circolare in esame chiarisce innanzitutto che il requisito della fruizione dello sgravio contributivo dello 0,8% non va riferito al primo quadrimestre del 2022 come previsto dal dettato normativo ma, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, il diritto al bonus scatta per quei lavoratori che abbiano fruito di tale sgravio per almeno una volta entro il giorno precedente alla data di pubblicazione della Circolare, dunque entro il 23.06.2022.

Il bonus deve essere erogato, a condizione che il rapporto di lavoro risulti in essere nel mese di luglio 2022, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto) con denuncia Uniemens entro il 31 agosto 2022; l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e pertanto la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

In casi particolari derivanti dalla speciale articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o dalla previsione dei CCNL, il bonus potrà essere corrisposto con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, anche se di competenza del mese di giugno 2022, con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

Lavoratori stagionali ed intermittenti

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali a tempo determinato ed i lavoratori intermittenti, l’Inps erogherà direttamente l’indennità una tantum laddove gli stessi abbiano svolto nel 2021 prestazioni lavorative per almeno 50 giornate con reddito afferente a tali rapporti non superiore a 35.000 euro. Ciononostante i datori di lavoro dovranno pagare in automatico l’indennità a tali soggetti che risultino in forza a luglio 2022 ed indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti appena esposti; il pagamento da parte dell’Inps, su domanda del lavoratore, sarà residuale e subordinato alla sussistenza dei suddetti requisiti laddove l’indennità non sia stata percepita per il tramite del datore di lavoro.

Altre categorie con indennità riconosciuta d’ufficio dall’Inps

Pensionati, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito 2021 assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro.

Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI o DIS-COLL e beneficiari di indennità di disoccupazione agricola.

Soggetti che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.

Altre categorie con indennità riconosciuta dall’Inps su domanda dell’interessato

Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori, all’atto della domanda, non devono essere titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico né di trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32.

Lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile, con accredito per l’anno 2021 di almeno un contributo mensile e che alla data del 18 maggio 2022 siano già iscritti alla Gestione separata.