L’art. 17 del CCNL Metalmeccanica industria prevede che le aziende che applicano detto contratto dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, dal 1° giugno 2018, strumenti di welfare per un valore di 150 euro. Gli importi dovranno essere utilizzati, dai lavoratori, entro il 31 maggio del 2019.

Il valore suindicato – che non può essere monetizzato – si aggiunge all’eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall’azienda tramite (ad esempio, un Regolamento interno) e/o all’eventuale contrattazione individuale. Nessun obbligo, in capo all’azienda, di istituire un apposito piano di Welfare.

I lavoratori beneficiari dello strumento di welfare aziendale sono tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e che sono in forza alla data del 1° giugno 2018 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2018, con le seguenti tipologie contrattuali:

– contratto a tempo indeterminato (anche in apprendistato)

– contratto a tempo determinato, con il quale abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio (1° gennaio-31 dicembre 2018)

– lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti (esempio: rapporto a termine con almeno 3 mesi di anzianità, non in aspettativa non retribuita e che abbiano superato il periodo di prova). In questo specifico caso, l’azienda utilizzatrice non potrà erogare il welfare direttamente ai lavoratori somministrati ma dovrà esclusivamente comunicare all’Agenzia per il Lavoro la scelta del welfare e il mese nel quale ha deciso di provvedere alla sua assegnazione. L’onere dell’acquisto, e del successivo inoltro al lavoratore somministrato, dovrà essere a carico dell’Agenzia (datrice di lavoro).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre. Inoltre, sono esclusi tutti quei soggetti che non sono lavoratori dipendenti (esempio: collaboratori, tirocinanti, partite iva, ecc.).

Nessuna riproporzione del valore suindicato (150 euro) potrà essere effettuata per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Va precisato che il valore previsto è comprensivo di eventuali costi fiscali e/o contributivi a carico dell’azienda, per cui i 150 euro sono da ritenersi complessivi quale costo per l’azienda, ma non concorre al calcolo dell’ammontare TFR a favore del dipendente.

I lavoratori che vengono assunti successivamente al 1° giugno, il diritto al beneficio scatta dal momento della sua maturazione (esempio: dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° agosto, con periodo di prova di un mese, avrà diritto al beneficio solo dal 1° settembre).

A seguito di una breve indagine preventiva tra i lavoratori per conoscere, a grandi linee, le loro preferenze rispetto ad un pacchetto di proposte (redatte dall’Azienda) di beni, servizi o prestazioni, all’esito della quale l’azienda potrà formalizzare, per iscritto, le soluzioni prescelte che verranno poste a disposizione del personale.

In particolare l’azienda potrebbe risolvere la questione proponendo l’erogazione di “buoni spesa” o simili (ad esempio “buoni benzina”) ovvero destinare i suddetti valori al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, laddove i lavoratori esprimano la propria preferenza in tal senso.

Va precisato che qualora l’azienda decidesse di erogare “buoni spesa” e/o “buoni benzina”, detto welfare sarà esente da imposte e contributi solo se, nel corso del periodo di imposta, non siano stati erogati ulteriori benefit che, sommati con il buono erogato, superino complessivamente la soglia di esenzione di 258,23 euro per ciascun dipendente.

Per calcolare tale soglia si deve computare il valore dei benefit come, ad esempio, quello dell’auto assegnata in uso promiscuo al dipendente, mentre non hanno alcun rilievo i buoni pasto erogati al dipendente ed assoggettati ad una autonoma e specifica disciplina.

Esempi

1. Caso in cui il lavoratore abbia superato il limite dei 258,23 euro

Welfare contrattuale (150 euro) – contributi INPS a carico datore di lavoro – imposte = valore del Buono da fornire al lavoratore

2. Caso in cui il lavoratore non abbia superato il limite dei 258,23 euro

Welfare contrattuale (150 euro) = valore del Buono da fornire al lavoratore (150 euro)