Il DLgs n. 81/2008, all’art. 14, prevede due ipotesi per la sospensione dell’attività imprenditoriale:
- l’impiego di personale <<in nero>> in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’adozione del provvedimento è escluso nel caso di imprese che occupano un solo dipendente (microimprese) salvo che ricorrano particolari condizioni pericolose per l’unico lavoratore in nero.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 33/2009, ha anche chiarito che l’attività non va sospesa nei soli casi in cui l’interruzione determini una situazione di pericolo o danno per i lavoratori, gli impianti o i beni o nell’ipotesi di compromissione del regolare funzionamento di un’attività di pubblico servizio, anche in concessione.
Il provvedimento di sospensione è efficace a partire dalle 12 del giorno lavorativo successivo nei soli casi di impiego di personale in nero. Il datore di lavoro, entro la scadenza, può ottenere la revoca della sospensione a condizione che assuma il dipendente (a tempo indeterminato e a tempo parziale non inferiore a 20 ore) e proceda al pagamento di una somma aggiuntiva che, a decorrere dal 24 dicembre 2013, è stata elevata a 1.950 euro per le ipotesi di lavoro irregolare e a 3.250 euro per le ipotesi di violazioni prevenzionistiche.