L’INPS, con messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, ha reso noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota inviata a questo Istituto il 18 novembre 2015, ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati per Giovani Genitori.
Hanno diritto ad iscriversi alla Banca Dati i lavoratori che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
– età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
– essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori;
– essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa. La domanda d’iscrizione può essere presentata anche in caso di disoccupazione.
Per iscriversi alla banca dati dei giovani genitori è necessario disporre del PIN, rilasciato dall’INPS e seguire il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.
L’iscrizione, come già precisato nella circolare Inps n. 115 del 5 settembre 2011, dà diritto alle imprese che provvedono ad assumere a tempo indeterminato anche part time i giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all’Istituto l’autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro.
L’incentivo è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative (in questo caso anche per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale) a condizione che:
– l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
– il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
– il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
– il lavoratore assunto non sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
L’incentivo per l’assunzione stabile di giovani genitori è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.