Dote_genitoriAnche nel 2017 i datori di lavoro che procedono all’impiego di giovani genitori, di età non superiore ai 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche parziale, potranno godere dell’agevolazione economica pari a complessivi euro 5000 per ciascun lavoratore assunto, per un massimo di cinque.

Lo stesso incentivo è fruibile anche a seguito di trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

In particolare, i lavoratori, la cui assunzione da diritto all’incentivo, sono quelli iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” gestita dall’INPS e che presentano i seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni;

b) status di Genitore di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero di affidatario di minori;

c) status di disoccupato, inoccupato, ovvero titolare di un rapporto di lavoro precario in quanto:

  • a tempo determinato:
  • in somministrazione;
  • intermittente;
  • di inserimento;
  • di lavoro accessorio (mediante voucher);
  • di collaborazione coordinata e continuativa (anche per gli inserimenti a progetto).

Diversamente, l’iscrizione alla banca dati decade in caso di:

  • compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
  • raggiungimento della maggiore età di tutti i figli minori;
  • cessazione dell’affidamento del minore;
  • assunzione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori ovvero di assunzione a tempo indeterminato la cancellazione dalla banca dati avviene in maniera automatica; mentre in caso di cessazione dell’affidamento l’obbligo di procedere alla cancellazione grava sull’interessato. Il soggetto cancellato dalla banca dati può invece ripresentare una nuova domanda di iscrizione, solo nel caso in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

I soggetti beneficiari dell’incentivo sono:

  • imprese del settore privato;
  • società cooperative, sia con riferimento all’assunzione di lavoratori dipendenti che di soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato; nonché imprese sociali ex D.Lgs. n. 155/2006;
  • studi professionali.

L’incentivo non spetta, invece, a enti pubblici (economici e non economici), e a datori di lavoro non imprenditori.

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens, da fruire in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Lo stesso è cumulabile anche con altri incentivi.

La concessione del beneficio è, tuttavia, subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, previsti dal Unione Europea, e non viene concessa:

– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge (anche ai sensi della legge n. 68/1999 in favore dei disabili), dal contratto collettivo, da un contratto individuale;

– se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

– se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;

– qualora il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato licenziato dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.