Le aziende che, ai sensi della legge n. 223/1991, assumono lavoratori a tempo determinato iscritti nelle liste di mobilità, con o senza percezione della relativa indennità, hanno diritto unicamente agli sgravi contributivi e non anche a sgravi specifici sui premi Inail.
Lo ha chiarito la corte di Cassazione con sentenza n. 17803 del 17 ottobre 2012, estendendo tale esclusione anche ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Nel dettaglio la previsione riguarda le assunzioni effettuate ai sensi:
– all’art. 8, comma 2 (assunzione di lavoratori a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi);
– all’art. 25, comma 9 (assunzione di lavoratori a tempo indeterminato).
La sentenza in questione si concentra sugli articoli 8 e 25, i quali prevedono una specifica agevolazione per le aziende pari alla contribuzione prevista per gli apprendisti in sostituzione dell’ordinaria contribuzione applicata alla generalità dei dipendenti.
Fin da subito l’Istituto nazionale Inail, con propria circolare, è intervenuto sull’argomento escludendo la possibilità di applicare gli sgravi previsti dalla norma a livello previdenziale, anche sui premi annuali per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto, a parere dell’ente, supportato dal parere del Ministero del lavoro e previdenza sociale, nella norma non è stata prevista alcuna copertura finanziaria in tal senso.
L’Inail estende l’inapplicabilità di tutte le agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 ai premi assicurativi, ricomprendendo anche le previsioni dell’articolo 25, comma 9, della legge sulla mobilità.