Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, a distanza di oltre due mesi dall’approvazione in consiglio dei ministri, il Decreto Legislativo 15 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 30, della legge n. 247/2007 e nell’art. 46 della legge n. 183/2010. Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni.
Il provvedimento entrerà in vigore, decorso il periodo di vacatio legis, il 25 ottobre 2011.
La fase attuativa sarà diversa per ciascun tipo di contratto.
Per ciò che concerne la tipologia contrattuale di maggiore diffusione, l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (interessa i giovani tra i 18 e i 29 anni), ciascun settore produttivo dovrà approvare le norme collettive che definiranno la durata e le modalità di erogazione della formazione, e la durata, anche minima, della parte formativa del rapporto, con il vincolo dei tre anni di durata massima (cinque per l’artigianato). Una volta approvate le norme collettive, l’apprendistato professionalizzante potrà essere usato a prescindere dall’eventuale disciplina regionale. Il Testo Unico spezza, dunque, quel legame perverso che c’era tra la normativa contrattuale e quella regionale: se la regione resta inerte, il contratto si può usare lo stesso.
Per l’attuazione delle nuove norme il Testo Unico prevede un periodo massimo di sei mesi dalla sua entrata in vigore entro cui le regioni e le parti sociali devono adeguare le discipline di riferimento. Se questo non accade, si applica comunque quanto previsto nel decreto legislativo.