apprendistato-1L’INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, fornisce le istruzioni operative circa il regime contributivo da applicare per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.

A partire dal mese di giugno 2017 viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante.

In particolare, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il seguente regime contributivo:

  • riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per i primi 18 mesi dall’assunzione;
  • non si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 (ossia lo sgravio totale per i contratti di apprendistato con datori di lavoro con meno di nove dipendenti);
  • applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista della contribuzione per l’IVS con riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni (cinque per l’artigianato edile e non);
  • esclusione dai benefici contributivi per il datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • incentivo economico per il datore di lavoro del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

 Invece, per quanto riguarda l’assunzione di beneficiari di trattamento di disoccupazione il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, salvo le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Il regime contributivo applicabile prevede:

  • la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni (cinque per il settore artigiano edile e non);
  • il pagamento della contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • l’applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’IVS con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni (cinque per il settore artigiano edile e non);
  • l’esclusione dai benefici contributivi per il datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

In conclusione, al fine di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro l’INPS fa presente che sta sviluppando un’apposita procedura telematica ad hoc che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell’indennità di mobilità, comunica al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.