Con risposta all’interpello n. 19 del 20 maggio 2016, il Ministero del lavoro rompe il silenzio e fornisce alcune indicazioni in merito all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Pertanto, chiarisce in via definitiva quali sono i molteplici vantaggi a favore dei datori di lavoro che intendano assumere un lavoratore avvalendosi della tipologia contrattuale dell’ apprendistato professionalizzante (che permette l’assunzione di lavoratori anche con età maggiore di 29).
Nel dettaglio:
- l’assunzione può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale: ciò vuol dire che il piano formativo individuale dell’apprendista può tendere ad una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova qualificazione che prescinde da quella in possesso;
- sotto l’aspetto contributivo, i vantaggi sono di gran lunga superiori rispetto al già previsto esonero contributivo biennale: difatti, la quota a carico del datore di lavoro è pari:
- per le imprese fino a 9 unità: 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e 10% a decorrere dal terzo anno a meno che l’assunzione non avvenga entro il 31.12.2016 nel qual caso l’aliquota contributiva è pari a zero;
- per le imprese con più di 9 unità: 10%.
Tale agevolazione, a differenza di quanto accade per le altre tipologie di apprendistato, non è prorogabile per ulteriori 12 mesi dopo la trasformazione dell’apprendistato in ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- sotto l’aspetto salariale, vi è la possibilità del sotto inquadramento dei lavoratori durante il periodo formativo fino a un massimo di due livelli rispetto a quello finale, con retribuzione in percentuale rispetto a quella dovuta per la qualifica finale;
- ancora, considerata la natura formativa del contratto, il datore di lavoro potrà dedurre dalla base Irap il costo del personale.
Inoltre, ulteriore convenienza è data dalla possibilità di escludere i lavoratori con contratto di apprendistato dalla base di calcolo dei dipendenti per le disposizioni che richiedono limiti numerici in merito alle nuove assunzioni. È il caso, ad esempio, dei datori di lavoro con un organico superiore a 15 unità, in capo ai quali sorge l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità entro i 60 giorni dal raggiungimento della soglia prevista. In tale ipotesi, con l’assunzione di un apprendista senza limiti di età è previsto il rinvio dell’obbligo per tutto il periodo di formazione dell’apprendista.
Le parti possono recedere dal rapporto prima della scadenza del periodo formativo anche attivando il preavviso sostituibile della relativa indennità contrattuale.