In vista della partenza dell’APE volontaria è utile ripercorrere i diversi passaggi per chiedere il prestito previdenziale. Ruolo assolutamente centrale nel processo avrà l’INPS che pubblicherà sul proprio sito uno specifico calcolatore e una circolare ad hoc.
Il primo passaggio è costituito dalla presentazione della domanda di certificazione all’INPS del diritto all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Il lavoratore potrà inoltrare la propria richiesta o direttamente o su delega tramite un intermediario autorizzato. In particolare, i requisiti sono:
- avere un minimo di 63 anni di età con 20 anni di contributi;
- essere a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio;
- trovarsi nella condizione per la quale l’importo della pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, non sia inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Va precisato che la rata mensile con altri eventuali prestiti non potrà superare il 30% della pensione.
L’Ente previdenziale, una volta recepita la domanda, fornirà risposta entro un termine di 60 giorni e, in caso di esito positivo, il richiedente dovrà comunicare la data di maturazione del requisito di età che consente di presentare la domanda di APE volontaria nonché l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile (cifra scelta dal lavoratore a seconda delle proprie esigenze).
Chi chiede un anticipo, potrà riscuotere:
- per anticipi fino a 11 mesi il 90% della pensione calcolata al momento della richiesta;
- per anticipi sino a 23 mesi la percentuale scende all’85%;
- per anticipi sino a 35 mesi si potrà chiedere sino all’80%;
- per anticipi superiori a 35 mesi fino al 75%.
Sebbene la circolare Covip n. 1174 del 22 marzo 2017 prevede che anche per richiedere la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata erogabile dalle forme previdenziali, è necessario che l’aderente produca anche la certificazione del diritto ad APE volontaria rilasciata da INPS, non è necessario percepire materialmente l’APE per avere la RITA di cui si può beneficiare in aggiunta o in alternativa rispetto al prestito previdenziale.
Ottenuta la certificazione occorrerà poi inoltrare all’INPS la domanda per accesso all’APE volontaria, direttamente o tramite un intermediario, contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia: tenendo presente che entrambe le domande sono irrevocabili.
Nella domanda il soggetto richiedente dovrà indicare il finanziatore cui richiedere il prestito previdenziale nonchè l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza, finanziatore e assicurazione scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, Abi e Ania. Infine bisogna presentare istanza di accesso all’apposito Fondo di garanzia.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa; mentre il finanziatore e l’impresa assicurativa forniscono all’Ente previdenziale la documentazione necessaria.
La legge di Bilancio 2017 sottolinea come l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. A seguito della ricezione della istanza di finanziamento l’istituto di credito trasmetterà all’INPS il contratto di prestito o l’eventuale comunicazione di rifiuto in cado di diniego.
In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica potrà esercitarsi il diritto di recesso entro 14 giorni. L’erogazione del prestito avverrà invece entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento.
Va ricordato infine che il beneficio gode del trattamento fiscale agevolato, per cui le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF.