Con D.P.C.M. 23 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. 30 maggio 2012, n. 125, è stato individuato l’importo massimo corrisposto al lavoratore dipendente (in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa) assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva.
Si dispone che, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del citato D.L. n. 93/2008.