imagesIl Decreto Legislativo n.151/2015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per dimissioni e risoluzioni consensuali. Il D.M. 15 dicembre 2015 definisce le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché la loro revoca che dovranno essere seguite a decorrere dal 12 marzo 2016.

La procedura può articolarsi in due differenti modalità:

MODALITA’ AUTONOMA

  1. il lavoratore dovrà munirsi di PIN dispositivo INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro.gov.it,;
  2. una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online;
  3. salvato il modello, la procedura ne consentirà l’invio all’indirizzo pec del datore di lavoro e alla DTL territorialmente competente. Il modello verrà associato ad un codice identificativo utile nel caso in cui il lavoratore, nei 7 giorni successivi alla trasmissione, volesse procedere alla revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

MODALITA’ ASSISTITA

Il lavoratore dovrà rivolgersi ad un soggetto abilitato (i Patronati, le Organizzazioni sindacali, gli Enti bilaterali e le Commissioni di certificazione) il quale utilizzerà la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e, quindi, si assumerà la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

Sul piano sanzionatorio, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle DTL.

Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma:

  • i lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego;
  • i lavoratori che recedono durante il periodo di prova;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.

La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produrrà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

Per visualizzare il Modulo-recesso-revoca