Il Ministero del lavoro con interpello 8 marzo 2013, n. 9 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni contributive ex art. 8 comma 9 legge n. 407/90 nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

In relazione all’ipotesi di assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il Ministero ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, non esiste alcuna preclusione per l’applicazione per intero del beneficio.

Perciò nel caso in cui il lavoratore perda lo stato di disoccupazione e poi lo riacquisti, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non osta al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere riconosciuta per intero e non va concordata cumulando i periodi agevolati precedenti.

Circa la possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.

Tuttavia, successivamente al 18 luglio 2012 (entrata in vigore della Riforma Fornero), la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile vista l’abrogazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Infatti,  a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 181/2000, ovvero in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ex L. n. 196/1997.

La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.