Con risposta ad interpello del 20 luglio 2015 n. 20, il Ministero del lavoro ha stabilito che, in caso di cambio appalto, possano trovare applicazione le agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.
La disposizione richiamata, come riformulata a seguito della L. n. 92/2012, stabiliva che in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Il Legislatore non ha, pertanto, ritenuto meritevole di incentivazione la condotta del datore di lavoro che, dopo aver effettuato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per motivi legati all’attività produttiva o all’organizzazione, abbia effettuato nuove assunzioni per sostituire i lavoratori licenziati o sospesi.
I benefici contributivi non spettano nel caso in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, comma 12, lett. b), L. n. 92/2012).
La fattispecie del cambio appalto è disciplinata principalmente nell’ambito della contrattazione collettiva: alcuni accordi (v. ad es. contratto collettivo Servizi di pulizie/Multi servizi) obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, con ciò escludendo tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in attuazione di un obbligo preesistente sancito da clausole contrattuali (art. 4, comma 12, lett. a), L. n. 92/2012).
Invece, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto, il Ministero ritiene possano trovare applicazione i benefici di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale.